SENTENZA N.412
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Fara Giuseppe e Solinas Andrea, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Fara Giuseppe, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Secondo il Tribunale di Sassari il limite di applicabilità della c.d. conversione automatica in affitto a coltivatore diretto, che la sentenza di questa Corte n. 238 del 1984 ha desunto dagli artt. 41 e 44 della Costituzione per i contratti di associazione agraria contemplati nel primo comma dell'art. 25 della legge n. 203 del 1982, comporterebbe l'illegittimità costituzionale anche del secondo comma nella parte concernente i contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo. La condizione cui é subordinato il diritto del soccidario alla conversione del contratto, cioè un conferimento di bestiame, da parte del soccidante, inferiore a un certo rapporto percentuale con quello dell'altro contraente, non sarebbe un elemento univocamente indicativo di inadeguato contributo del soccidante alla direzione dell'impresa, onde pure in questo caso tale presupposto dovrebbe essere accertato dal giudice secondo i medesimi criteri applicati nei casi del primo comma.
2. - La questione non é fondata.
La difesa del soccidante sostiene che l'infondatezza dovrebbe essere dichiarata in via di interpretazione del secondo comma dell'art. 25, dovendosi ritenere che, in seguito alla sentenza citata, nemmeno nelle ipotesi previste in questo comma potrà prodursi conversione del contratto per volontà unilaterale del concessionario se non quando si dimostri l'assenza di impegno imprenditoriale da parte del concedente.
Una simile tesi, secondo cui la sentenza n. 238 si ripercuoterebbe sull'intero secondo comma dell'art. 25, non può essere condivisa.
Basti osservare che il limite della conversione automatica, introdotto dalla sentenza nel primo comma, non é evidentemente ripeti bile per il contratto di soccida con conferimento di pascolo. Poiché in questo rapporto la direzione dell'impresa spetta per legge al soccidario (art. 2186, secondo comma, cod. civ.), mentre il soccidante ha solo un potere di controllo della gestione, non avrebbe senso domandarsi se il soccidante abbia dato un contributo adeguato alla direzione dell'impresa.
3.-In stretta connessione con la norma che assoggetta incondizionatamente a conversione in affitto la soccida con conferimento di pascolo deve essere valutata la disposizione successiva, che estende la conversione <ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti>.
Si tratta di un contratto misto risultante dalla combinazione della soccida parziaria (art. 2182 cod. civ.) con l'elemento caratteristico della soccida con conferimento di pascolo (art. 2186). Considerato che il contratto misto si riduce sempre a un contratto tipo secondo la regola della prevalenza (o dell'assorbimento), al legislatore del 1982 si poneva il problema di fornire al giudice un criterio oggettivo per decidere quale delle due componenti dovesse reputarsi prevalente, se il tipo della soccida parziaria o l'elemento tipico della soccida con conferimento di pascolo: la prima, essendo un contratto costitutivo di un'impresa associata di allevamento del bestiame, e estranea all'ambito applicativo della conversione in affitto, la quale riguarda soltanto i contratti di associazione agraria aventi per oggetto la coltivazione di un fondo; la seconda, invece, in quanto ha per oggetto l'utilizzazione da parte del soccidario di un terreno di proprietà del soccidante (donde la vicinanza di questa figura di soccida al contratto di affitto, al quale era accostata dall'art. 24 della legge n. 11 del 1971), é sottoposta alla conversione. Il criterio dirimente non poteva trovarsi se non nel rapporto percentuale, inferiore a una certa soglia discrezionalmente individuata dalla legge nel venti per cento, tra il valore del bestiame conferito dal soccidante e il valore del bestiame complessivamente conferito dai contraenti.
Tale rapporto rappresenta indirettamente anche la proporzione tra i due conferimenti del soccidante (bestiame e terreno per il pascolo), la quale dimostra una netta prevalenza, da parte sua, della figura del proprietario che concede un fondo in godimento sulla figura dell'allevatore che si associa con un altro allevatore.
4. -Il criterio quantitativo, che delimita la convertibilità in affitto, per volontà unilaterale del soccidario, della soccida parziaria con conferimento di pascolo, non ha dunque la funzione di indicatore tipico di adeguato o non adeguato apporto del soccidante alla direzione dell'impresa, quasi che per la conversione di questo contratto (innominato) di associazione agraria il legislatore del 1982 avesse anticipato, sotto specie di scarso apporto di bestiame, il requisito poi introdotto nel primo comma dell'art. 25 dalla sentenza n. 138 del 1984. Oltre che sul piano dell'interpretazione storica, tale valutazione si dimostra inconsistente anche sul piano dell'interpretazione logica, non appena si rifletta che il detto requisito sarebbe nel nostro caso negativamente accertato mediante una presunzione legale assoluta fondata sul fatto di un contributo del soccidante al conferimento del bestiame in misura inferiore al quinto del valore complessivo, mentre, come e noto, la presunzione iuris et de iure non é un mezzo di prova, né una regola sull'onere della prova, bensì una tecnica di determinazione della disciplina sostanziale di un rapporto giuridico.
La funzione del criterio quantitativo di cui si controverte é quella di stabilire, secondo un apprezzamento discrezionale del legislatore, quale dei due schemi contrattuali, che concorrono a formare il contratto di soccida parziaria con conferimento di pascolo, debba ritenersi prevalente, e quindi dotato di vis attractiva più forte della disciplina corrispondente. Pertanto la conversione del contratto nel caso in questione non é altro che un'applicazione-secondo la regola dell'assorbimento, che determina la disciplina dei contratti misti - della norma immediatamente precedente relativa alla soccida con conferimento di pascolo, in ordine alla quale, come si è detto, non e proponibile la con dizione cui la sentenza più volte citata di questa Corte ha sottoposto la conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art . 25, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE