Ordinanza n. 404 del 1989

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ORDINANZA N.404

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara sui ricorsi riuniti proposti da S.n.c. D.A.S.O. ed altri contro l'Ufficio Imposte dirette di Borgomanero, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Novara, sui ricorsi riuniti proposti da S.n.c. D.A.S.O. ed altri contro l'Ufficio Imposte dirette di Borgomanero, e con i quali sono stati impugnati gli avvisi di accertamento in rettifica del reddito di impresa, ed, ai fini dell'I.R.PE.F., le quote di partecipazione per gli anni 1979, 1980, 1981, con ordinanza del 5 ottobre 1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 6 febbraio 1989 (R.O. n. 66 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede la riduzione a meta delle pene pecuniarie applicabili nei casi di mancata impugnazione dell'accertamento tributario o di rinuncia al proposto gravame;

che, a parere della Commissione remittente risulterebbero violati gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, in quanto risulterebbe violato il diritto di difesa del cittadino, nella specie, invece, indotto a non proporre ricorso, e in quanto la sanzione, senza alcuna motivazione, viene applicata nella misura massima o comunque in misura diversa da quella minima;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto la Commissione, per decidere il ricorso, non dovrebbe applicare la norma censurata, o, comunque, per la manifesta infondatezza a seguito dell’analoga declaratoria di cui all’ordinanza n. 130 del 2 febbraio 1988.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione ora di nuovo sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi o diversi per una modifica della decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 13/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE