SENTENZA N.399
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 6 febbraio 1989, depositato in cancelleria il 10 febbraio 1989 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1989 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici-Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.)-n. 3566/A del 24 novembre 1988, con il quale la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti viene autorizzata a mettere a disposizione del Comune di Bolzano la somma di lire tre miliardi.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, recante <Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative>, dispone che, per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il Comitato esecutivo del C.E.R. ripartisce tra questi ultimi la somma di lire 600 miliardi per l'acquisto o il recupero di alloggi (art. 5, comma primo); successivamente prevede che tali fondi, ove non utilizzati dai comuni predetti, siano destinati dallo stesso C.E.R., sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, <in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto> (art. 5, comma quindicesimo - bis).
Sulla base di quest'ultima norma, il Ministro dei lavori pubblici, quale Presidente del C.E.R., ha messo a disposizione del Comune di Bolzano, che ne aveva fatto richiesta, la somma di lire tre miliardi per l'acquisto di alloggi.
La Provincia di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione avverso tale decreto ritenendolo lesivo della propria competenza primaria in tema di <edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico>, riconosciuta ad essa Provincia dalle norme statutarie (artt. 8, n. 10; 16, 78 dello Statuto) e di attuazione (d.P.R. n. 381 del 1974).
A sostegno della doglianza, la Provincia richiama le sentenze di questa Corte nn. 49 del 1987 e 217 del 1988 - deducendo, da un lato, la preesistenza di concreti atti provinciali di esercizio della competenza in materia, tra i quali, soprattutto, due recenti provvedimenti della Giunta, recanti un programma per la costruzione, l'acquisto e la locazione di 1.180 alloggi da realizzare in numerosi comuni del proprio territorio; dall'altro, l'assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare il contestato intervento statale.
2. - Il ricorso non é fondato.
Contrariamente agli assunti della ricorrente, le affermazioni di principio contenute nelle richiamate pronunzie, correttamente applicate alla presente controversia, inducono a ritenere che il decreto impugnato non abbia invaso la sfera di competenza ad essa spettante.
La sentenza n. 49 del 1987 ha sottolineato come le allora contestate provvidenze statali a favore dei comuni ad alta tensione abitativa per il reperimento di alloggi da assegnare agli sfrattati, pur incidendo sulla materia demandata in astratto alla competenza provinciale, si ricollegassero all'esigenza fondamentale, insuscettibile di frazionamento territoriale, di <impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione>; ha poi, in particolare, sostenuto che sia l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa, sia l'assegnazione dei fondi ai comuni medesimi per il reperimento di alloggi da destinare agli sfrattati -come previsti dalla legge n. 118 del 1985, di conversione del decreto-legge n. 12 dello stesso anno - in tanto potevano ritenersi concretamente spettanti alle Province, in quanto esistessero misure provinciali specificamente concernenti la materia incisa dagli interventi statali.
La successiva sentenza n. 217 del 1988 ha ulteriormente chiarito che, peraltro, la preesistenza di una legislazione provinciale non vale di per se ad escludere la legittimità di interventi dello Stato, anche di dettaglio, che - nel perseguire un interesse nazionale particolarmente stringente e imperativo, quale quello di assicurare un livello minimo di garanzia del diritto sociale fondamentale all'abitazione-non si pongano in un rapporto di incompatibilità o di interferenza con la normativa delle Province autonome, ne manifestino obiettive finalità espropriative degli ambiti di competenza a queste riservati.
3.- Nel caso attualmente all'esame della Corte, le misure introdotte dalla legislazione statale del 1986, posta a fondamento del decreto impugnato, sono dirette specificamente, a differenza di quelle oggetto della sentenza n. 49 del 1987, a fronteggiare la situazione di eccezionale carenza di disponibilità abitative dei comuni di grandi dimensioni, destinando esclusivamente a questi ultimi i fondi - a totale carico del bilancio statale - per l'acquisto di alloggi.
Infatti, come si é accennato, detti fondi sono attribuiti innanzi tutto i comuni con oltre 300.000 abitanti (nei quali contestualmente - art. 1 del decreto-legge- é disposta la sospensione degli sfratti) e, in via subordinata, ove non utilizzati. assegnati ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti nei quali esista una situazione di difficoltà abitativa nel mercato degli affitti: tutto ciò con la previsione che gli alloggi cosi reperiti siano assegnati agli sfrattati (art. 5, undicesimo comma).
Non si può dunque dubitare che tali provvidenze costituiscano mezzi essenziali per perseguire un interesse nazionale imperativo e urgente, collegato al soddisfacimento del diritto sociale fondamentale all'abitazione in una situazione di emergenza, quale é quella dei comuni qui considerati, in cui la persistente grave carenza di alloggi, a fronte delle reali necessita abitative conseguenti al grande numero di provvedimenti di sfratto, ha determinato fenomeni di tensione di particolare drammaticità.
Ciò, contrariamente a quanto ritiene la Provincia di Bolzano, vale anche per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti, ma superiore ai 100.000: infatti il meccanismo di finanziamento previsto per questi ultimi sta solo a dimostrare che il legislatore ha considerato prioritarie le esigenze dei centri urbani più popolosi, ma non già che ha ritenuto non meritevole di una risposta urgente la situazione dei comuni con un numero di residenti inferiore, ma in ogni caso cospicuo.
Né, comunque, il ricordato programma di interventi approvato dalla Giunta provinciale - sul quale fa leva sostanzialmente la difesa della ricorrente per sostenere la sua tesi - potrebbe ritenersi sufficiente ad escludere la legittimità dell'atto impugnato: infatti, oltre al fatto che non risulta che il legislatore provinciale abbia adottato misure analoghe a quelle disposte dal decreto-legge n. 708 del 1986 per i comuni di grandi dimensioni (che, peraltro, nella Provincia si riducono alla sola città di Bolzano), e da sottolineare che tale programma non ha il medesimo contenuto né si propone i medesimi scopi delle misure di cui il contestato decreto ministeriale costituisce attuazione.
Dalla delibera della Giunta provinciale n. 2129 del 1988, infatti, si ricava che il previsto reperimento di alloggi non e affatto limitato ai suddetti comuni di grandi dimensioni, ma e esteso a molteplici centri urbani, con un numero di abitanti anche modesto.
In secondo luogo, dal medesimo provvedimento risulta che gli alloggi cosi reperiti non dovranno essere assegnati ai soli soggetti colpiti da provvedimenti di sfratto, ma, come e testualmente disposto richiamando espressamente l'art. 2, lett. A) della legge provinciale n. 15 del 1972, dovranno essere <destinati in locazione alla generalità delle famiglie a più basso reddito>.
Data dunque la diversa sfera di incidenza e la diversa finalità dei due tipi di intervento, le provvidenze provinciali non sono idonee a precludere la valida applicazione nella Provincia dell'atto impugnato. A ben vedere, si tratta di interventi paralleli, che non si pongono in rapporto di interferenza o di incompatibilità reciproca.
Di conseguenza, l'assegnazione di fondi al Comune di Bolzano, in applicazione dell'art. 5, comma quindicesimo - bis, della legge n. 899 del 1986, deve ritenersi non invasiva della competenza della Provincia di Bolzano.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato di provvedere in ordine alla destinazione al Comune di Bolzano della quota di finanziamenti di cui al comma quindicesimo - bis dell'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 13/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE