ORDINANZA N.381
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. S99 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) e 19 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 1981 (ma pervenute alla Corte il 17 marzo 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino nei procedimenti vertenti tra s.p.a. <Michelin recherche et tecnique> ed Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. da 168 a 178 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla società per azioni <Michelin recherche et tecnique>, con sede in Svizzera, ed avente ad oggetto il rimborso di una somma pagata per I.LO.R. su royalties percepite per sfruttamento di invenzioni industriali, la Commissione tributaria di primo grado di Torino con due ordinanze del 27 ottobre 1981 (ma pervenute a questa Corte soltanto il 17 marzo 1989: reg. ord. nn. 168 e 176 del 1989), sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, relativo alla detta imposta, e 19 n. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento all'art. 77 (rectius: 76) Cost . ;
che la Commissione osservava che ai sensi di tale disposto non erano assoggettati all'I.LO.R. i redditi, ai quali doveva ricondursi quello in esame, derivanti da attività esercitate nel territorio italiano da enti stranieri privi nel medesimo territorio di stabile organizzazione;
che, tanto premesso, la Commissione rimettente dubitava che la normativa denunciata fosse viziata da eccesso di delega, in quanto l'art. 4 n. 2 della legge-delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla quale erano stati emessi i citt. dd.P.R. nn. 597 e 599 del 1973, prevedeva, ad avviso della Commissione stessa, che l'I.LO.R. fosse applicabile anche ai redditi degli enti stranieri pur se privi di stabile organizzazione nel territorio italiano;
che nel corso di procedimenti promossi dalla stessa società per azioni e per lo stesso oggetto la medesima Commissione tributaria con nove ordinanze emesse tra il 25 settembre e il 24 novembre 1981, ma tutte pervenute a questa Corte il 17 marzo 1989 (reg. ord. da n. 169 a n. 175 nonché 177 e 178 del 1989), sollevava questione di legittimità costituzionale degli art. 19 n. 5 del d.P.R. n. 597 e 3, comma primo, del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
che essa dubitava che con l'esonero dall'I.L.O.R. in discorso le norme denunciate riservassero un ingiustificato trattamento di favore alle dette imprese, pur in presenza di indici rivelatori della loro capacita contributiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che le questioni fossero dichiarate manifestamente infondate.
Considerato che per la sostanziale identità delle questioni sollevate i giudizi possono essere riuniti;
che le questioni stesse vanno ritenute manifestamente infondate in quanto già dichiarate non fondate con sentenza n. 211 del 1987;
che in tale sentenza la Corte osserva, quanto alla censura di eccesso di delega, come l'art. 4 n. 2 della legge delegante n. 825 del 1971 non contenga in realtà nessuna definizione di reddito prodotto nel territorio nazionale, e quindi assoggettabile all'I.L.O.R., lasciando cosi ampia discrezionalità al legislatore delegato; quanto alla censura riferita agli artt. 3 e 53 Cost., la citata sentenza nota come il medesimo legislatore delegato non irragionevolmente abbia stabilito l'esonero in questione al fine di incoraggiare gli investimenti stranieri in Italia, ancorché successivamente l'esonero stesso sia stato abolito, per mutate valutazioni di politica economica, col d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 (non applicabile nella specie, in quanto l'art. 45 ne ha differito, quanto all'I.L.O.R. sui redditi in questione, l'entrata in vigore al 1° gennaio 1982).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 e 19 n. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 (rectius: 76) Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già dichiarate non fondate con sent. n. 211 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 06/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE