ORDINANZA N.368
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2033 del codice civile e 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1988 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Dini Renato ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Dini Renato ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 4 novembre 1988 (R.O. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2033 del codice civile e 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, nella parte in cui stabiliscono che il divieto di ripetizione di somme percepite in buone fede debba valere solo in caso di pagamento indebito derivante da errore nel provvedimento originario di assegnazione della pensione e non anche allorché il carattere di indebito della pensione sia determinato dal sopravvenire di fatti parzialmente o totalmente estintivi del diritto;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, privandosi il pensionato di parte del trattamento previdenziale, peraltro già speso;
che le parti costituitesi nel giudizio hanno chiesto una sentenza interpretativa di rigetto, considerando applicabile alla fattispecie l'art. 80, terzo comma, del regolamento o quanto meno la declaratoria di illegittimità costituzionale;
che l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità della questione essendo impugnato un atto amministrativo.
Considerato che, nelle more, a regolare la materia e intervenuto l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che quindi si impone un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua della nuova normativa, per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 27/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE