Ordinanza n. 366 del 1989

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ORDINANZA N.366

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.CO., iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni di vecchiaia erogate dall'E.N.AS.A.R.CO., di importo superiore a cinque milioni di lire annue, sono decurtate di un’aliquota progressivamente crescente dal 10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo;

che la norma impugnata darebbe luogo a disparità di trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato limite di cinque milioni, malgrado il tasso di svalutazione intervenuto nel frattempo e l'elevazione dei massimali e delle aliquote di contribuzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che essa é prospettata limitatamente ad un’assunta disparità di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati con conseguente violazione del principio di eguaglianza;

che sotto tale specifico profilo la denunciata disciplina non contrasta con l'art. 3 Cost., dato che essa e applicabile, indipendentemente dal momento dell’erogazione del trattamento previdenziale, a tutti i soggetti beneficiari e che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE