Ordinanza n. 364 del 1989

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ORDINANZA N.364

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal Presidente del tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Kendo International in liquidazione e la Società Portdene Ltd., iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 novembre 1988 (R.O. n. 7 del 1989), nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Kendo International in liquidazione e Società Portdene Ltd., il Presidente del tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente la tutela monitoria se la notificazione dell'ingiunzione all'intimato debba effettuarsi all'estero;

che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato l'art. 10 della Costituzione verificandosi contrasto con i patti comunitari i quali comportano, tra l'altro, l'obbligo della Repubblica di garantire la liberalizzazione degli scambi commerciali all'interno della comunità;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità della questione.

Considerato che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, richiamate dall'art. 10 della Costituzione, non si identificano nelle norme pattizie derivanti da trattati e convenzioni internazionali ratificati dallo Stato, come il Trattato di Roma;

che, del resto, come rileva l'Avvocatura generale dello Stato, nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli stati membri;

che il divieto di notificazione del decreto ingiuntivo all'estero determina solo una causa di inammissibilità della tutela monitoria, che é un procedimento speciale e non un difetto della giurisdizione, potendosi agire in sede ordinaria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, sollevata dal Presidente del tribunale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE