ORDINANZA N.363
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)o promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, sul ricorso proposto da Riccobono Vincenzo contro l'Intendenza di Finanza di Firenze, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 679 del 1988), emessa nel giudizio instauratosi a seguito del silenzio-rifiuto dell'Intendenza di Finanza di Firenze per il rimborso dell'I.R.PE.F. indebitamente trattenuta sull’indennità di fine rapporto corrisposta al dr. Riccobono Vincenzo dall'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Considerato che dopo l'emissione di detta ordinanza, la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), con l'art. 3-ter, ha modificato l'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917, concernente il regime di tassazione dell'indennità di fine rapporto, escludendo dalla base imponibile una parte della somma versata a titolo di contribuzione dal lavoratore dipendente;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti alla Commissione remittente, perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della nuova normativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 27/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE