Ordinanza n. 362 del 1989

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ORDINANZA N.362

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Casarano contro Sanapo Elio ed altra, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Sanapo Elio ed altra ed avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, con relativi interessi e pena pecuniaria, in relazione alla vendita di un'abitazione avvenuta nel 1982, la Commissione Tributaria di secondo grado di Lecce, con ordinanza del 19 febbraio 1988 (R.O. n. 753 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, che esonerava dall'IN.V.IM. gli incrementi di valore conseguenti all'alienazione a titolo oneroso di abitazioni non di lusso, a condizione che l'alienante acquistasse entro un anno altro immobile da destinare a propria abitazione;

che la Commissione ha osservato come nel caso di specie il contribuente non abbia potuto concludere l'acquisto della nuova abitazione entro il termine legale, trattandosi di alloggio in cooperativa edilizia per il quale é stato possibile compiere solo l'atto di prenotazione, ma non anche, a causa dei <tempi tecnici>, l'atto definitivo di acquisto;

che, ad avviso del giudice a quo, la citata norma violerebbe l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe disparità di trattamento fra chi ha acquistato l'immobile sul libero mercato e chi, invece, preferisce rivolgersi all'area cooperativistica;

che, inoltre, a parere dello stesso giudice, sussisterebbe violazione dell'art. 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione promuovendone e favorendone l'incremento e le finalità.

Considerato che - a prescindere dalle modifiche subite dalla legge n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 del decreto-legge n. 747 del 1983, convertito in legge n. 18 del 1984 - le situazioni poste a confronto dalla Commissione Tributaria remittente sono diverse, non potendo assimilarsi la posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato libero a quella del socio di cooperativa edilizia, posto che la normativa concernente tali organizzazioni associative, essendo intesa a disciplinare forme di collaborazione nel settore abitativo, per l'attuazione di fini trascendenti l'ambito degli stretti rapporti interprivati, ha un indubbio substrato di carattere pubblicistico e comporta, inoltre, particolari agevolazioni per l'acquisto della proprietà dell'alloggio;

che la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto fa ritenere non violato l'art. 3 della Costituzione, mentre le agevolazioni riconosciute a tali ultimi tipi di acquisti fanno ritenere osservato il precetto costituzionale di cui all'art. 45 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE