Ordinanza n. 359 del 1989

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ORDINANZA N.359

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio < Mozzarella di bufala>), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Oliva Matteo ed altra, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Oliva Matteo ed altra, il Pretore di Salerno, con ordinanza in data 1° marzo 1988 (R.O. n. 650 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio < Mozzarella di bufala>), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di < Mozzarella>, avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato < Mozzarella di bufala)> dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, detta norma creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione < tipica> o < d'origine>, a scapito dei produttori di formaggio < Mozzarella di bufala> ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dal citato art. 10 della legge n. 125 del 1954;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge;

che con altra ordinanza di pari data (R.O. n. 651 del 1988), nel procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, lo stesso Pretore di Salerno ha sollevato identica questione.

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento, per l'evidente connessione;

che questa Corte ha dichiarato (ordinanza n. 939 del 1988) la manifesta inammissibilità della questione sollevata; che non vi sono ragioni per modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio < Mozzarella di bufala>), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 27/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE