ORDINANZA N.354
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Ghidelli Fulvio, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, codice penale nella parte in cui esclude che, in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del beneficio, il Tribunale di sorveglianza possa (a differenza di quanto avviene nel caso di revoca dell'affidamento in prova a seguito della sentenza di questa Corte n. 343 del 1987), determinare la residua pena da espiare, disponendo invece che il tempo trascorso in libertà condizionale non sia computato nella durata della pena;
considerato che la medesima questione, già sollevata da altri giudici, é stata decisa con la sentenza n. 282 del 1989 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 282 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/06/89.