SENTENZA N.349
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1988 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Ricovero Giovannelli e Trettel Francesco ed altri, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. l/1a serie speciale dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Considerato in diritto
1.-E' sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, nella parte in cui non comprende fra i soggetti obbligati alla rivalsa il donatario del ricoverato che fosse tenuto per legge agli alimenti durante il periodo del ricovero.
Secondo l'ordinanza di rimessione la norma, con l'indicare quali obbligati alla rivalsa i congiunti dei ricoverati tenuti agli alimenti nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile (del 1865), non farebbe gravare l'obbligo della rivalsa sul donatario malgrado che questi, a norma dell'art. 433 del codice civile ora vigente, sia tenuto agli alimenti con precedenza rispetto ai congiunti del ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole di tali obbligati rispetto al donatario.
2. -In realtà la norma é testualmente concepita in modo da individuare gli obbligati alla rivalsa e l'ordine in cui essi sono obbligati mediante un rinvio a quella, racchiusa nell'art. 142 del codice civile abrogato, che poneva gli alimenti a carico di soggetti tutti qualificabili come congiunti del ricoverato, e per questo essa qualifica in tal modo i soggetti individuati.
Ma si tratta evidentemente di un rinvio non già alla disciplina codicistica degli alimenti allora in vigore considerata nel suo specifico contenuto, bensì alla disciplina codicistica degli alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e ciò in considerazione del carattere sostitutivo che l'onere delle spese di spedalità e manicomiali a carico delle amministrazioni pubbliche presenta rispetto all'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato.
Segue che, una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario - a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria - é a tale disciplina che si deve avere riguardo per l'individuazione degli obbligati alla rivalsa ai fini della norma ora impugnata.
Questa, cosi interpretata, si sottrae dunque alla censura prospettata con l'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 22/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE