ORDINANZA N.345
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1988 dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad uso abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella parte in cui, richiamando l'art. 1, primo comma, del d.l. n. 708 del 1986, individua l'ambito territoriale di applicazione della disposta sospensione dell'esecuzione degli sfratti in base alla delibera del C.I.P.E. del 30 maggio 1985, anziché alla successiva delibera n. 152 dell'8 aprile 1987;
che nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Considerato che l'efficacia temporale della norma impugnata é cessata il 31 dicembre 1988;
che é pure scaduta la successiva proroga al 30 aprile 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, disposta dall'art. 1 del d.l. n. 551 del 1988, convertito nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto, non era incluso il Comune di Noto;
che pertanto la sollevata questione di costituzionalità risulta attualmente irrilevante per la definizione del giudizio a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26 convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 15/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE