Ordinanza n. 343 del 1989

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ORDINANZA N.343

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 3 e 9 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi notificati, rispettivamente il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati, rispettivamente, il 2 e 8 febbraio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.;

che si é costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi.

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, non é stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella G.U n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno), sollevata, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 15/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE