ORDINANZA N.342
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 2 e 10 del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati, rispettivamente, il 2 e 9 febbraio 1989, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) per violazione degli artt. 81, 117, 118, 119 e 125 Cost.;
che si é costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi.
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto- legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 non e stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella G.U n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi contributivi al Mezzogiorno), sollevata, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 15/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE