ORDINANZA N.340
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto dal II Ufficio Registro Atti Pubblici di Roma contro Caricchia Andrea ed altri, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 72 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che esso, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di tutti gli organi giurisdizionali, comprese le commissioni tributarie, violerebbe gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza del giudice;
considerato che la questione é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto altro profilo - il secondo comma dell'art. 16 e stato dichiarato illegittimo nella parte in cui disponeva che <e compilato sommario processo verbale>, anziché <può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale>;
che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 15/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE