Ordinanza n. 334 del 1989

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ORDINANZA N.334

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 giugno. 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Macca Emanuele ed altro e Rosa Renata, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 21 luglio 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Casa del Ciclo Sport - Fini Sport s.r.l. e Milani Maria Antonia, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i conduttori d'immobili destinati allo svolgimento di attività che, secondo il regime previgente la <novella> introdotta dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non avrebbero comportato il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, avevano viceversa fondato la domanda sul diritto ad essi riconosciuto dalla sopravvenuta normativa, il Pretore di Bologna, con due ordinanze rispettivamente emesse il 24 giugno 1988 ed il 21 luglio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo aggiunto (recte: sostituito) dall'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15: a) in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennità di avviamento anche per i contratti relativi ad immobili destinati ad attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, nonché adibiti a studi professionali; b) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui si applica soltanto ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge;

che il giudice a quo osserva, sotto il primo profilo, come la norma introduca un’irrazionale disparità di trattamento tra rapporti soggetti o meno alla disciplina transitoria, risultando escluso il diritto in argomento per i contratti stipulati nel regime ordinario di cui alla legge n. 392 del 1978. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza della Corte, l'indennità andrebbe correlata esclusivamente all'attività d'impresa;

che, con riguardo alla seconda questione, il pretore rimettente rileva come il <ristrettissimo ambito di applicabilità> della denunziata normativa -che ad avviso del medesimo giudice non trova applicazione nelle locazioni già concluse - determini una violazione del principio di eguaglianza regolando diversamente <situazioni analoghe>.

Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma, possono essere riunite e decise con un unico provvedimento;

che l'impugnato art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo sostituito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (di conversione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832) e stato espunto dall'ordinamento in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 882 del 1988;

che la citata decisione ha, oltretutto, chiarito come la norma si applicasse <soltanto ai contratti sorti sotto il previgente regime vincolistico non ancora scaduti> (secondo quanto ribadito da questa Corte, anche sulla base dell'esegesi giurisprudenziale della Corte di cassazione, nella recente ordinanza n. 937 del 1988);

che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1987, n. 15, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE