SENTENZA N.320
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni: Codice postale e delle telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Pretore di Castelfranco Veneto nel procedimento civile vertente tra Azienda del Consorzio Trasporti < < Muson> di Castelfranco Veneto e la Direzione Provinciale delle poste e telecomunicazioni di Treviso, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione della Azienda del Consorzio Trasporti < Muson>, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi gli avv.ti Mario Bertolissi, Alberto Borella per l'Azienda del Consorzio Trasporti < Muson> e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-E' sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 74 del Testo Unico approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni: Codice postale e delle telecomunicazioni).
Secondo l'ordinanza di rimessione la norma apparirebbe in contrasto con il cennato precetto costituzionale in quanto, nel prevedere un servizio postale (accettazione, trasporto e consegna degli effetti postali) a cura delle aziende concessionarie di autolinee, si limiterebbe a determinare lo strumento di regolamentazione del medesimo (cartella di oneri approvata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di un certo procedimento) e il criterio di determinazione dei canoni da corrispondere alle aziende, ma ometterebbe di indicare le fonti di copertura degli oneri relativi, oneri da ritenere ricadenti su Enti pubblici e, alla fine, sullo Stato stesso.
L'omissione sarebbe posta ulteriormente in evidenza dalla legislazione statale in tema di ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto (legge 10 aprile 1981, n. 151; decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 18), legislazione diretta a porre a carico dello Stato e delle Regioni, ma in definitiva del primo - secondo meccanismi propri della < finanza derivata> -, le conseguenze derivanti dal sostenimento da parte delle aziende di trasporto pubbliche degli oneri, o dei maggiori oneri (dovuti a lievitazione della spesa, o a diminuzione delle entrate, in un dato esercizio) relativi al servizio postale suindicato. Conseguenze che, sebbene quantificabili, rimarrebbero cosi non sorrette dalla previsione di adeguata copertura, previsione prescritta anche relativamente alla finanza pubblica derivata.
2. - La questione non é fondata.
Non é esatto che la disciplina del servizio postale in tema di accettazione, trasporto e consegna degli effetti postali ad opera dei concessionari di autolinee, desumibile dal T.U. approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, non indichi i mezzi per far fronte alle spese derivanti allo Stato dalla predisposizione e dall'esecuzione del servizio medesimo.
Va premesso che il Testo unico in esame é stato predisposto in base all'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante delega al Governo a provvedere alla raccolta delle disposizioni in vigore nella materia di cui trattasi e che fra queste era compresa la legge 8 gennaio 1952, n. 53.
L'art. 3 del d.P.R. n. 156 del 1973 precisa che sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del Testo Unico stesso, cosi lasciando in vigore quelle compatibili. E fra tali disposizioni rimaste in vigore deve annoverarsi quella contenuta nell'art. 8 della detta legge n. 53 del 1952, il quale prevede che < alla spesa occorrente si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1950-1951 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi> (cfr. anche la diversa copertura prevista, solo per l'esercizio 1963-1964, dall'art. 3 della legge 21 giugno 1964, n. 559, recante modificazioni alla legge n. 53 del 1952).
Quanto alla legislazione sopra richiamata in materia di ripianamento dei disavanzi delle aziende di trasporto, é da rilevare anzitutto che con la legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali) - mentre é stabilito che, in linea di principio, tali disavanzi sono coperti mediante contributi regionali determinati annualmente secondo dati criteri - e istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private esercenti i trasporti pubblici ora indicati (art. 9), ponendosi tali disavanzi a carico dello Stato nei limiti quantitativi del Fondo annualmente fissati. Con il sopravvenuto decreto-legge n. 833 del 1986, convertito nella legge n. 18 del 1987, poi, e disposto che i disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 83, 84, 85, 86, non coperti dai contributi regionali, sono assunti per il 70 per cento dalle regioni, e che le regioni, e cosi gli enti locali, per il 20 per cento, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti.
Ora, a ben vedere, l'assunto dell'ordinanza di rimessione é che la stessa legislazione di ripianamento, per un verso dimostri la necessarietà, secondo il sistema, della refluenza dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche di trasporto a carico dello Stato, per altro verso denunci sintomaticamente la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione da parte della disciplina relativa al servizio postale in argomento.
Sennonché, a parte ogni riserva circa la necessarietà suindicata, in tanto potrebbe fondatamente addebitarsi alla norma impugnata di non avere indicato i mezzi di copertura delle maggiori spese che sarebbero derivate allo Stato dai disavanzi delle aziende concessionarie dovuti a inadeguatezza (successiva) delle entrate (canoni) o a lievitazione delle spese di esercizio, in quanto fosse dimostrato, come l'ordinanza di rimessione postula, che tali emergenze finanziarie negative fossero esattamente prevedibili nelle quantità e nei tempi. Ma tale esatta prevedibilità non può desumersi ex post dal ricorso alla legislazione di ripiano, né e altrimenti dimostrata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 74 del T.U. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni: Codice postale e delle telecomunicazioni) sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 06/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE