Sentenza n. 318 del 1989

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SENTENZA N.318

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Pomponio Teodorico e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48/1a serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avvocato Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non esclude la revisione in peius della rendita, nel caso di infortuni policroni intervallati da oltre dieci anni, diversamente da quanto prevede il successivo art. 83 per l'ipotesi di unico infortunio.

L'esame della questione postula la ricognizione della normativa sopra richiamata, secondo l'interpretazione giurisprudenziale.

Alla stregua dell'art. 83, come costantemente interpretato, la misura della rendita di inabilità può essere sottoposta a revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'Istituto assicuratore, nell'eventualità di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, solo se le suindicate modificazioni si verificano entro dieci anni dalla costituzione della rendita (art. 83, commi sesto e settimo). Decorso tale periodo, per converso, la rendita resta definitivamente consolidata, non essendo più suscettiva di riesame la determinazione della riduzione della capacità lavorativa (alla quale la rendita si correla) causata dall'unico infortunio che in tal caso viene in considerazione.

Alla diversa ipotesi della pluralità di infortuni si riferisce, invece, l'art. 80, secondo il quale, nel caso in cui il titolare di una rendita di inabilità sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo. Ad avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità, non ponendo la norma in esame limiti temporali, la determinazione dell'unica rendita può avvenire anche quando tra gli infortuni sia intercorso più di un decennio, e la valutazione del grado complessivo di invalidità, nel cui ambito il grado di inabilità originario costituisce un mero fattore concorrente, ben può condurre all'attribuzione di una rendita quantificata in misura pari o addirittura inferiore alla somma aritmetica dell’originaria percentuale di riduzione e di quella sopraggiunta.

Nella valutazione globale, quindi, il grado di invalidità derivato dal precedente infortunio é soggetto a revisione, quale componente del giudizio complessivo, anche se il nuovo infortunio sia intervenuto dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita correlata all'infortunio precedente.

Ed é proprio l'inoperatività del principio della consolidazione della rendita, per effetto del decorso di un decennio, nell'ipotesi di infortuni policroni, che appare al giudice a quo ingiustificata ed irrazionale, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Sotto tale aspetto la questione é fondata.

Invero, nel caso dell'unico infortunio, la disposizione che regola la sopravvenienza riposa sul presupposto dell’invariabilità del grado di invalidità, sia in melius che in peius, per effetto del decorso di un decennio. E tale presupposto e indubbiamente valido, perché ancorato al criterio del quod plerumque accidit e insieme rispondente all'esigenza di tener conto dell'aspettativa del lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto e del consolidamento stesso.

L'assunzione del presupposto della variabilità in relazione al verificarsi di un nuovo infortunio, pur dopo il decennio, appare invece non conforme a ragionevolezza oltre che elusiva della suddetta esigenza. Nell'ipotesi di infortuni policroni, intervallati da oltre un decennio-e cioè in un'ipotesi in cui vi è addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilità del plurinfortunato -, non vi è motivo alcuno di discostarsi dal criterio del quod plerumque accidit nel senso dell’invariabilità.

Va dunque ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 80, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede, nel caso di sopravvenienza di un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, che al lavoratore sia assicurata quanto meno una rendita eguale a quella già erogatagli.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE