ORDINANZA N.301
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), promosso con l'ordinanza emessa il 26 ottobre 1988 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Ricci Valeria ed il Prefetto di Ferrara, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Ferrara dubita della legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, nella parte in cui prevede che la patente di guida per veicoli di categoria C abbia una validità limitata a cinque anni pur quando di essa venga in concreto fatto uso per la conduzione di veicoli di categoria A o B;
che in ciò il giudice a quo ravvisa una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto ai titolari di patente di categoria B, per i quali il comma primo dello stesso art. 88 prevede una validità decennale della patente (ove siano infracinquantenni) benché essi siano provvisti di minore qualificazione tecnica rispetto ai titolari di patente di categoria C;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della proposta questione.
Considerato che anche quando la patente abilita a condurre più categorie di veicoli essa e pur sempre atto amministrativo unico, e non già la somma di più concessioni, di modo che la verifica dei requisiti di idoneità fisica e psichica - che ovviamente non può avere efficacia indeterminata- e ragionevolmente disposta con frequenza maggiore per i possessori di patente di categoria C tenuto conto dell'impegno complessivamente più gravoso dell'abilitato e della presumibile maggior incidenza sull'idoneità psico-fisica;
che quindi la disciplina in esame appare del tutto coerente con la diversità delle situazioni in raffronto in quanto la verifica dei requisiti (che sono globalmente gli stessi) non può essere evidentemente circoscritta agli effetti della guida di un tipo soltanto di veicoli.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1989 n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE