Ordinanza n. 294 del 1989

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ORDINANZA N.294

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO                                                                                                  

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1986, n. 599 (Revisione legislazione valutaria), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Merloni Vittorio ed altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti l'atto di costituzione di Ninno Mario ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 26 settembre 1986 n. 599 (Revisione legislazione valutaria), in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, assumendo che la norma denunziata, con l'espressione <violazione di divieto legalmente dato> viene a punire nello stesso modo comportamenti diversi, quali quelli posti in essere nella vigenza della normativa precedente (ispirata al divieto generale di esportazione della valuta) e di quella attuale (ispirata alla libertà dei rapporti monetari).

Vi sarebbe poi anche contrasto col principio di tassatività, data la portata cosi ampia e generica della norma da ricomprendere precetti scaturenti da principi opposti.

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione é stata emanata la legge 21 ottobre 1988, n. 455, che depenalizza anche per il passato le violazioni previste dalla norma denunziata, in modo che si rende necessario un nuovo esame della rilevanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE