Ordinanza n. 288 del 1989

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ORDINANZA N.288

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e dell'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), in riferimento all'art. 33-bis (recte: 30- bis) della legge 26 aprile 1983, n. 131, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1987 dal Pretore di Ascoli Piceno nei procedimenti riuniti vertenti tra il Consorzio di Bonifica del Tronto e l'I.N.P.S. ed altri, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con ordinanza del 16 luglio 1987 (r.o. n. 745/1988) (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), il Pretore di Ascoli Piceno, nel corso di un procedimento civile vertente tra Consorzio di bonifica del Tronto e I.N.P.S. ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 6 della legge 9 ottobre 1981 (recte: 1971), n. 824, unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, considerati in coordinamento fra loro e con riferimento anche all'art. 33-bis (recte: 30-bis) della legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque manifestamente infondata, in conseguenza della sentenza n. 123 del 1988 di questa Corte;

considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 123 del 1988 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 1138 del 1988 e che non sono stati prospettati motivi nuovi che inducano questa Corte a mutare le proprie precedenti decisioni;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE- Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE