ORDINANZA N.278
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bianchi Monti Irene e Castelli Sandra, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che dinanzi al Pretore di Milano la locatrice di un immobile adibito ad uso abitativo aveva proposto ricorso, ex art. 610 del codice di procedura civile, deducendo che l'Ufficiale giudiziario non aveva eseguito lo sfratto per finita locazione ritenendo che la procedura dovesse essere sospesa ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 (ciò malgrado la conduttrice si fosse resa morosa - successivamente alla formazione del titolo - del pagamento di tre trimestri di canone);
che la conduttrice stessa, per converso, proponeva opposizione all'esecuzione del provvedimento di rilascio deducendo l'operatività del regime di sospensione ex lege;
che nel corso di tale giudizio il Pretore sollevava, con ordinanza emessa il 28 luglio 1988, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1988, n. 108;
che il giudice a quo rilevava come, a seguito di quest'ultimo intervento legislativo, non fosse stata riprodotta l'originaria previsione dell'eccezione alla sospensione dell'esecuzione per i casi di morosità sopravvenuta accertata con provvedimento passato in giudicato.
Considerato che l'esecuzione dello sfratto di cui al giudizio a quo e attualmente sospesa per effetto del sopravvenuto decreto- legge 30 dicembre 1988, n. 551 (applicabile nel Comune di Milano), il quale prevede (all'art. 2, primo comma, lettera c), in questa parte non modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1989, n. 61) la decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione in caso di inadempimento sopravvenuto alla scadenza del contratto;
che pertanto la rilevanza della questione deve essere riesaminata alla stregua della citata normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE