ORDINANZA N.273
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal T.A.R. della Calabria sul ricorso proposto da Maia Silvia Maria contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il T.A.R. della Calabria, con ordinanza del 26 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), nella parte in cui la misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione e ridotta in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988, ha già esaminato questione identica dichiarandone l'infondatezza;
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dal T.A.R. della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE