ORDINANZA N.272
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con due ordinanze emesse il 27 novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila, iscritte rispettivamente ai nn. 815 e 816 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Carducci Elisa ed altri, avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni beni caduti in successione, la Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987 (pervenuta alla Corte il 16 dicembre 1988), (R.O. n. 815 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri automatici di determinazione del valore degli immobili, previsti dalla stessa legge alle successioni apertesi anteriormente al 1° gennaio 1986, relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986, le relative controversie fossero ancora pendenti;
che identica questione é stata sollevata, nel procedimento instaurato da Deli Luciano ed altri, dalla Commissione Tributaria di secondo grado di l'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 16 dicembre 1988 (R.O. n. 816 del 1988);
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la restituzione degli atti alle dette Commissioni essendo sopravvenuta una nuova regolamentazione della materia.
Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, ha aggiunto all'art. 11, primo comma, della legge n. 880 del 1986, il comma l- bis, in base al quale le disposizioni previste dall'art. 8 della legge n. 880 del 1986 si applicano anche alle successioni aperte e alle donazioni poste in essere anteriormente al 10 luglio 1986 per le quali non sia ancora intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;
che pertanto gli atti devono essere rimessi ai giudici a quibus perché riesaminino la rilevanza della questione alla stregua della nuova legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i ricorsi e ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE