ORDINANZA N.271
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Star e il Ministero della Difesa Esercito, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel procedimento civile vertente tra Star S.p.A. e Ministero della Difesa Esercito, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 642 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, interpretato nel senso che consente alla Corte di cassazione, in sede di annullamento di sentenza dichiarativa della giurisdizione, di rimettere la causa ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata;
che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato l'art. 25 della Costituzione, in quanto la causa sarebbe sottratta al giudice naturale precostituito ed individuato nella sezione della Corte di appello che ha emanato la sentenza;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che il giudice naturale precostituito per legge e l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte, dall'ordinamento processuale e che non corrono rapporti di competenza tra le varie sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi;
che, peraltro, il principio del giudice naturale che realizza finalità di imparzialità ed indipendenza del giudice nell'esercizio della giurisdizione non é leso allorché, dall'organo giurisdizionale competente per legge a pronunciarsi sulla giurisdizione e la cui decisione non e suscettibile di ulteriore sindacato, sia designato altro giudice, dopo che la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze processuali;
che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Milano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE