ORDINANZA N.270
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lett. d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio, imputato di trasporto senza autorizzazione di rifiuti speciali prodotti dalla ditta Toncelli e Castagna, con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 640 del 1988), il Pretore di Castelfiorentino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversità di trattamento che, senza ragionevole e giustificato motivo, si verifica tra l'ipotesi di trasporto di rifiuti ad una discarica eseguito direttamente dal produttore (non punibile) e l'ipotesi di trasporto eseguito da un terzo;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente di Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione.
Considerato che la situazione di chi smaltisce rifiuti speciali propri e di chi professionalmente esercita l'attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi non sono affatto omogenee in quanto, nel primo caso, lo smaltimento di rifiuti costituisce una fase del ciclo di produzione previamente sottoposto alle procedure autorizzatorie, mentre, nel secondo caso, il terzo e incaricato da una ditta produttrice del solo trasporto;
che pertanto il loro disvalore sociale é differente;
che, comunque, spetta al legislatore l'apprezzamento di siffatto disvalore e la conseguente scelta di sanzioni penali e che essi non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli, il che non e nella specie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Castelfiorentino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE