ORDINANZA N.268
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo comma, n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Monti Lorenzo ed altra, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/1a serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale promosso nei confronti di Lorenzo Monti e Giuliana Pasquarella, unici soci di una società in nome collettivo - per la quale era stata disposta l'amministrazione controllata, successivamente cessata ex art. 143 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) - per il concorso nel reato previsto dall'art. 236, secondo comma, n. 1, dello stesso decreto n. 267 del 1942, per aver distratto beni e somme di denaro dal patrimonio della società, il Tribunale di Macerata, con ordinanza emessa l'11 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della norma incriminatrice;
che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata-che estende al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società le disposizioni degli artt. 223 e 224 del regio decreto n. 267 del 1942-, <limitatamente all'ipotesi di bancarotta patrimoniale commessa in caso di amministrazione controllata cui non abbia fatto seguito la declaratoria di stato di insolvenza>, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto, a differenza dalle fattispecie connotate da insolvenza e liquidazione concorsuale dei creditori, la previsione penale appare razionalmente incongrua e priva di ogni giustificazione plausibile, essendo definitivamente scongiurato il pregiudizio patrimoniale al bene tutelato;
che nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che l'estensione-disposta dall'art. 236, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare - delle ipotesi di reato degli artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione alla procedura di amministrazione controllata e preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento;
che tale essendo l'oggetto dell'incriminazione, ragionevolmente questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post, di un danno patrimoniale a carico dei creditori suddetti nel senso prospettato dall'ordinanza di rimessione;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 236, secondo comma, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE