ORDINANZA N.263
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Moto Club di Riccione e Spurio Ragni Norma, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel giudizio civile promosso dall’Associazione Moto Club di Riccione - conduttrice di un immobile ad essa locato da Spurio Ragni Norma con contratto del 31 luglio 1969, e destinato ad attività ricreative - al fine di ottenere la determinazione del compenso per avviamento ai sensi della legge 6 febbraio 1987, n. 15, dopo la cessazione del contratto (31 luglio 1986), il Pretore di Rimini, con ordinanza del 22 giugno 1988 (R.O. n. 659 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto:
a) stabilendo che, <nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, é dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilità del canone corrente di mercato>, crea una disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978), ai quali alla scadenza contrattuale, non e dovuto alcun compenso;
b) sancendo che é dovuto un compenso pari a ventuno mensilità del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilità del canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 34 della legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, e dovuta un’indennità in ogni caso pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
c) valorizzando - secondo un criterio definito arbitrario, quello dell'id quod plerumque accidit- la presunzione iuris et de iure della perdita dell'avviamento, attribuisce un’indennità anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano alcuna perdita.
Considerato che, a parte la questione dell’efficacia retroattiva o meno della legge n. 15 del 1987 e della sua applicabilità o meno al contratto de quo scaduto anteriormente alla sua entrata in vigore, questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 882 del 1988) l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella considerazione che, per i contratti di locazione di immobili destinati alle attività di cui agli artt. 27, primo comma, e 42 della legge n. 392 del 1978, tra cui le attività ricreative come quella svolta nell'immobile de quo, non spetta al conduttore alcuna indennità per la perdita di avviamento commerciale e, in reciprocità, non sussiste a carico del locatore l'obbligo di esborso di somme per incremento di valore dell'immobile;
che, quindi, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata essendo stata la norma, per i profili indicati, espunta dall'ordinamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con l’ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE