SENTENZA N.253
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988, avente per oggetto: <Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988-Assestamento> promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 21 dicembre 1988, depositato in cancelleria il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il ricorrente, e l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione.
Considerato in diritto
Va anzitutto rilevato che, nelle more del presente giudizio, il testo legislativo contenente la disposizione denunciata, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988 e recante <<Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988-Assestamento>, e stato (ai sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale) promulgato (legge 10 febbraio 1989, n. 3) ed e entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 6, del 7 febbraio 1989.
Successivamente, il legislatore regionale, con legge 20 febbraio 1989, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 9 del 21 febbraio 1989 ed entrata in vigore nello stesso giorno), ha espressamente abrogato (art. 5, comma quinto) l'art. 14 della legge n. 3 del 1989, la norma cioè oggetto del presente giudizio, provvedendo a sostituirne la disciplina con altra che non appare censurabile alla luce delle deduzioni svolte dal Commissario di Governo nel suo ricorso introduttivo, e la cui efficacia, peraltro, retroagisce alla data del 10 gennaio 1989 (art. 9 legge 20 febbraio 1989, n. 4).
Poiché dunque l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 4 del 1989, non solo abroga la norma impugnata in via preventiva dal Governo, ma, innovandone il contenuto con efficacia retroattiva, ne impedisce anche qualsiasi possibile effetto successivo alla sua promulgazione, viene meno la materia del contendere e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 dicembre 1988, recante (<Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988-Assestamento>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 18/05/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE