Sentenza n. 252 del 1989

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SENTENZA N.252

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra I.N.P.D.A.I. e Sasso Stefano, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

udito l'avv. Nunzio Izzo per l'I.N.P.D.A.I.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O. n. 718/1988), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), <nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nell’ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del titolare della locazione, in favore dei parenti od affini stessi, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione>.

2. - La questione é infondata.

La norma impugnata prevede tre fattispecie: a) la morte del conduttore; b) la separazione giudiziale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) la separazione consensuale o l’intervenuta nullità del matrimonio.

La sentenza di questa Corte n. 404 del 1988 non ha aggiunto alla previsione della legge ulteriori fattispecie, ma ha soltanto inserito nell'elenco dei successibili nel contratto per l'ipotesi sub a), il convivente more uxorio; in quella sub c), il coniuge separato di fatto, data l’irrilevanza del titolo della separazione, consensuale o di fatto, rispetto alla ratio legis; nonché il convivente se con prole naturale.

Il giudice a quo, invece, chiede l'addizione di una quarta fattispecie, qual e quella dell'abbandono dell'immobile o del recesso dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od affini, operazione questa che, non essendo suffragata da alcuna cogente lettura dei parametri costituzionali richiamati, dovrebbe essere riservata alla discrezionalità legislativa anche ove se ne rinvenisse una razionale giustificazione.

3.-Occorre, viceversa, precisare, sul tema di causa, che, come ogni altro diritto sociale, anche quello all'abitazione, e diritto che tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della collettività; solo il legislatore, misurando le effettive disponibilità e gli interessi con esse gradualmente satisfattibili, può razionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali.

In particolare nelle ipotesi di cui all'art.6 della legge n. 392 del 1978, il diritto sociale all'abitazione viene in considerazione, secondo l'insegnamento di questa Corte, di cui alla sentenza n. 404 del 1988, quale esigenza di conservare il tetto <fino alla normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita ex lege>.

Siffatta delimitazione temporale concorre a descrivere il regime di <minore compressione del diritto del proprietario-locatore> voluto dal legislatore con la legge n. 392 del 1978.

Sarebbe pertanto contrario alla ratio legis, tutelare l'ipotesi del volontario abbandono dell'immobile o del recesso dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od affini che, anche a prescindere dal caso di specie (contratto soggetto a proroga con Ente pubblico locatore), sarebbe fonte di una forte attenuazione del diritto del locatore al di fuori di situazioni che impongono la solidarietà sociale.

Il diritto del locatore, infatti, verrebbe a subire gli effetti compressivi di comportamenti non sempre necessitati, quando non arbitrari, del conduttore.

La dilatazione delle ipotesi di successione che si realizzerebbe con la creazione delle nuove situazioni soggettive auspicate dal giudice a quo indurrebbe nei fatti una circolazione del tutto anomala delle abitazioni, concorrendo a ridurre ulteriormente un'offerta di alloggi in locazione già molto rarefatta.

Tale prospettiva appare quindi antitetica a quell'esigenza di riordino del mercato abitativo che questa Corte (sentenza n. 1028 del 1988) ha auspicato possa realizzarsi onde eliminare il disagio della categoria dei conduttori <nel quadro di un intervento globale sui settori dell'edilizia pubblica e privata (postulato dal legislatore del 1978: cfr. sent. n. 252 del 1983), idoneo ad incrementare l'offerta di alloggi a canoni economicamente sopportabili>.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE