Ordinanza n. 236 del 1989

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ORDINANZA N.236

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater della legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di D'Esposito Raffaele, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50/1a s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza emessa il 18 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato con segua al solo caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di concessione in sanatoria , e non anche nel caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva, nonchè dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298 nella parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data d'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere demolite successivamente a tale data;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che analoga questione é stata decisa con sentenza interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del reato) e applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il 10 ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985-e che, successivamente, altre analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del 1988 e n. 1098 del 1988;

che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato di costruzione abusiva e stato appunto commesso dopo il 10 ottobre 1983 e che la demolizione delle opere é avvenuta dopo il 6 luglio 1985;

che l'attuale rimettente non prospetta profili ne argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le ricordate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sorrento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele  PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE