Ordinanza n. 217 del 1989

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ORDINANZA N.217

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pettinelli Luigi e BMG Ariola S.p.A., iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 4 giugno 1988, il Pretore di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la sentenza penale istruttoria di proscioglimento, a differenza di quella pronunciata in dibattimento, abbia efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo;

che il Pretore riconosce nell'ordinanza che la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite penali, ha ripetutamente confermato che soltanto la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, pronunziata nel dibattimento, oppure il decreto penale di condanna divenuto esecutivo, hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, e che perciò, non é proponibile una diversa lettura della norma;

che, nella causa civile sottoposta al suo esame, si controverte sulla liceità del licenziamento in tronco di un operaio, sospettato di furto, che era stato, invece, assolto in istruttoria per non aver commesso il fatto;

che, peraltro, ricorda il Pretore come anche questa Corte, con sentenza 18 luglio 1973 n. 152, aveva dichiarato infondata la stessa questione proprio perchè <in considerazione delle più elevate garanzie di approfondimento dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversità di trattamento giuridico che il legislatore, nell'apprezzamento delle due situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo>;

che, però, a giudizio del rimettente, la pronunzia di questa Corte sarebbe erronea in quanto avrebbe colto soltanto l'aspetto obbiettivo del problema, mentre-secondo il Pretore-l'esame sulle due fasi processuali doveva essere condotto con esclusivo riferimento al momento soggettivo, vale a dire ai soggetti prosciolti, al fine di stabilire se, indipendentemente dalla diversità delle procedure, esistesse una differenza qualitativa fra il prosciolto nell'istruttoria e l'assolto nel dibattimento;

che, sulla base di siffatto ragionamento, conclude il Pretore doversi ritenere che l'<innocenza> dell'uno equivalga quella dell'altro, e che, perciò, poco rileverebbe la maggiore affidabilità dell'accertamento dei fatti, compiuto nel dibattimento essendo, questo, problema del legislatore (il quale peraltro starebbe già ponendo rimedio alla lamentata differenza di trattamento, mediante l'imminente approvazione del nuovo codice di procedura penale), che non può giustificare cosi grave divario fra due soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica;

che, d'altra parte, l'attuale sistema potrebbe determinare proprio quel contrasto di giudicati che l'art. 28 del codice di procedura penale sarebbe finalizzato a scongiurare; mentre poi, in definitiva, la forza del giudicato istruttorio non potrebbe essere indebolita dalla possibilità di riapertura dell'istruttoria, giacche siffatto rimedio, sostanzialmente equivalente a quello della revisione, non varrebbe comunque <ad eliminare a priori l'irrevocabilità della pronuncia>;

che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente l'ordinanza, é intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata inammissibile o infondata stante il precedente giudizio di questa Corte, rispetto al quale l'ordinanza in esame non apporta alcun argomento atto a far mutare indirizzo.

Considerato che, contrariamente a quanto il Pretore ritiene, il giudizio di valore che si riferisce al processo penale non riguarda <l'innocenza>, che é soprattutto un giudizio etico, ma semmai la <colpevolezza>, positiva o negativa, la quale concerne appunto la riferibilità all'agente dell'imputazione sostanziale del fatto di reato - salvo ovviamente le ipotesi delle formule cosiddette <processuali> -;

che particolarmente, poi, per quanto attiene al valore del proscioglimento, in giudizi diversi da quello penale, la legge prescinde anche dalla stessa <colpevolezza>, ma guarda esclusivamente alla controversia sul <diritto> dedotto in causa: e ciò perchè in questi ultimi giudizi é proprio la pretesa sostanziale sul diritto che viene in esame, mentre oggetto del processo penale é il <comando> del giudice in ordine alla libertà del cittadino;

che, alla base del riconoscimento o della negazione del diritto controverso non é <l'innocenza>, ma proprio l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del processo penale, sicchè proprio a questi il legislatore fa riferimento nell'art. 28 del codice di procedura penale, e perciò viene in primo piano il modo e le condizioni del loro accertamento, e persino gli eventuali limiti che la legge civile ponga alla prova del diritto controverso;

che tutto questo spiega a sufficienza la razionalità di un sistema che, per fare salvo ogni effetto del proscioglimento in giudizi diversi da quello penale, si preoccupa che l'accertamento dei fatti sia avvenuto nelle più ampie garanzie di approfondimento e di contraddittorio: garanzie che nella fase istruttoria sono sicuramente affievolite rispetto a quelle di cui gode il pubblico dibattimento;

che assolutamente erroneo é poi il convincimento espresso dal Pretore, secondo cui il legislatore si sarebbe accinto a porre rimedio, con il nuovo codice di procedura penale, a siffatte situazioni, giacche, al contrario, il nuovo codice esalta, già nello spirito generale della riforma, l'accertamento dei fatti al dibattimento e la conseguente valorizzazione ed utilizzazione soltanto della prova ivi acquisita, mentre poi, per quanto in particolare si riferisce al contenuto dell'art. 28 in esame, va rilevato che l'art. 654 del nuovo codice di procedura penale ne ripete sostanzialmente il disposto e con le stesse espressioni: le poche varianti rappresentando semplici miglioramenti tecnici diretti ad esplicitare nei confronti di quali parti del processo quegli effetti si verifichino, nonchè il limite di rilevanza extrapenale dei fatti accertati;

che, pertanto, il nuovo profilo prospettato dal Pretore non può in alcun modo modificare il giudizio che la Corte ebbe già ad esprimere con la precedente sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, in riferimento all'art.3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE- Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE