Ordinanza n. 200 del 1989

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ORDINANZA N.200

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo 1984 (pervenuta a questa Corte soltanto il 13 dicembre 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, <nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorità di P.S. o il Comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di ripeterla nel luogo di nuova residenza>;

considerato che la stessa questione é già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 22 marzo 1984.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE