ORDINANZA N.198
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Silitalia e Gabuti Raffaele, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento promosso dalla S.p.a. Silitalia contro Gabuti Raffaele, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O. n. 775 del 1988), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza <congelati> viene scaglionato nel tempo, e datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratto a tempo determinato (nella specie, dal 18 marzo al 30 novembre 1982), i quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro entro il periodo 31 maggio 1982- 31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, già disattesa da questa Corte con ordinanza n. 1155 del 1988.
Considerato che, a prescindere dalla considerazione che il giudice a quo ha ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti i 175 punti di contingenza domandati, nonostante si trattasse di rapporto di lavoro di carattere temporaneo, questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata con ordinanza n. 1155 del 1988;
che non vi sono ragioni per modificare tale decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.
Depositata in cancelleria il 12/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE