Ordinanza n. 196 del 1989

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ORDINANZA N.196

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e Marchegiani Rosa, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Torricella Bruno, conduttore di un immobile destinato ad agenzia, contro la locatrice Marchegiani Rosa, diretto ad ottenere la determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n. 741 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore, che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo automatico di un’indennità commisurata al canone offerto dal locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una specie di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti e non abbienti.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanze n. 115 e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata;

che non sono addotti motivi o ragioni nuove e diverse che possono fondare un mutamento della decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Albano Laziale con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE