ORDINANZA N.174
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto contro il primo Ufficio delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 (pervenuta alla Corte il 18 ottobre 1988) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto contro il primo Ufficio delle imposte dirette di Napoli e stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) poiché, <non prevedendo il predetto articolo alcun obbligo dell'Ufficio di comunicare al contribuente gli eventuali errori ed omissioni riscontrati nella dichiarazione dei redditi, si viene a violare il diritto di difesa di esso contribuente>;
che é stato depositato atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendosi che la questione é stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 430 del 1988).
Considerato che, non rinvenendosi motivi tali da indurre ora la Corte a modificare il precedente orientamento, va dichiarata nuovamente la manifesta infondatezza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 29/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE