Ordinanza n. 173 del 1989

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ORDINANZA N.173

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero, e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1988 dal Pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico di Previdi Franco, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che il Pretore di Cagliari, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1988 nel procedimento penale a carico di Previdi Franco, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), <nella parte in cui accanto all'individuazione di un fatto positivo futuro ed incerto - dal quale discende la cessazione dello stato di sospensione dell'azione penale-non prevede un termine (o un termine ragionevolmente breve) decorso il quale divenga irrilevante, ai fini del permanere dello stato di sospensione, l'eventuale verificarsi del fatto stesso>;

che é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha dedotto l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che l'art. 44 l. n. 47 del 1985 dispone che il processo penale rimane sospeso <fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35> l. cit. con l’intuitiva conseguenza che, se entro tali termini vengono compiute le attività previste, si completa la fattispecie estintiva, e il giudice pronuncia l'estinzione del reato, mentre, in caso contrario, la causa estintiva non può realizzarsi e quindi la disposta sospensione viene meno e riprende il normale corso processuale;

che, quindi, la sospensione é prevista entro un ambito temporale determinato, il che é espressamente riconosciuto dal giudice a quo, il quale tuttavia dubita della costituzionalità della norma impugnata perché essa non contiene delle esplicite previsioni per l'eventualità <di sviluppo patologico della vicenda> di cui indica alcune ipotesi;

che, però, non risulta - né il giudice a quo afferma - che alcuna di dette ipotesi sia prospettabile nella fattispecie, sicché la ricordata questione viene sollevata astrattamente senza che sussista l'indispensabile nesso di rilevanza con il giudizio di merito;

che, inoltre, il problema (teoricamente) prospettato esula dal giudizio di costituzionalità, in quanto si tratta di accertare sul piano ermeneutico le conseguenze della mancata attuazione di una fattispecie legale nel quadro normativo che la riguarda;

che, pertanto, la prospettata questione é inammissibile per le ragioni suindicate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 29/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE