ORDINANZA N.169
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Zucca Guido contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Zucca Guido, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento della valutazione di inidoneità di un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri all'avanzamento <a scelta> al grado di maresciallo ordinario, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza emessa il 16 marzo 1988, ha sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (recte. dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 della Costituzione; che il giudice rimettente rileva che ai sensi dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle diverse armi, le Commissioni di avanzamento, prima ancora di assegnare ai militari da sottoporre a scrutinio per l'avanzamento <a scelta> il punteggio previsto dall'art. 35 della stessa legge, devono dichiarare se il sottufficiale sia da considerarsi o meno idoneo all'avanzamento e che solo in caso positivo e possibile l'inserimento del dipendente nel quadro di avanzamento per l'anno di riferimento e quindi, nel limite dei posti assegnabili, la sua promozione; che la rilevanza della questione viene individuata con la considerazione che, essendo stato il dipendente già dichiarato inidoneo per ben due volte e impedendo il sistema normativo una nuova valutazione, la eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma denunciata (art. 34) consentirebbe al soggetto di accedere direttamente allo scrutinio di cui all'art. 35, con conseguente soddisfazione dell'interesse fatto valere nel giudizio;
che, nel merito, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata appare collidere innanzitutto con l'art. 113 della Costituzione, in quanto, nella fase di <pre-scrutinio sulla idoneità> del sottufficiale, sarebbe del tutto carente la prefissazione di criteri di valutazione atti a delimitare la discrezionalità della Commissione di avanzamento, la quale si configurerebbe, in questa fase, ancora più lata di quella attribuita al medesimo organo nella ulteriore fase di attribuzione dei punteggi, disciplinata dall'art. 35 della medesima legge;
che tale amplissima discrezionalità, in base alla quale l'attività delle Commissioni si sostanzia in una semplice votazione non preceduta da alcuna discussione o valutazione collegiale, né da alcun esame del libretto personale o del curriculum del candidato, e non suffragata dall'obbligo di motivazione, impedirebbe l'esercizio della tutela giurisdizionale, non consentendo al giudice di verificare la corrispondenza dell'azione amministrativa con le norme regolatrici;
che un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma denunciata, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, viene ravvisato proprio per l'assenza di qualsiasi criterio di massima da osservare nell'espressione del giudizio di idoneità, sì che l'attività della Commissione parrebbe disattendere le esigenze di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, rendendo possibili immotivate esclusioni di soggetti dallo scrutinio;
che, ancora, l'art. 34 si porrebbe in contrasto con l'art. 52 della Costituzione, poiché le particolari esigenze delle forze armate e le limitazioni ai diritti e alle libertà costituzionali dei soggetti ad esse appartenenti, pur ammesse nell'invocato parametro di riferimento ma solo se finalizzate al perseguimento dell'interesse della difesa della Patria, non possono giungere fino ad incidere sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, intesa quale cardine irrinunciabile di un ordinamento democratico;
che, infine, la norma denunciata, assoggettando i militari a procedure di promozione diverse e meno garantiste di quelle offerte dagli artt. 62 e seguenti del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, a tutti gli impiegati dello Stato, violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, in quanto, pur nella diversità dei criteri per la scelta del personale, non può dubitarsi che sussista il medesimo motivo di interesse pubblico ad operare una esatta valutazione per individuare i soggetti più idonei alla promozione o all'avanzamento;
che si é costituito l'originario ricorrente del giudizio a quo, associandosi alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando in primo luogo che l'oggetto del giudizio a quo-che ha dato occasione all'ordinanza di rimessione - era lo scrutinio di avanzamento <a scelta> e non <ad anzianità>, effettuato pertanto ai sensi dell'art. 35 della legge n. 212 del 1983 e non invece ai sensi della norma impugnata (art. 34), donde la inammissibilità della questione proposta;
che nel merito la difesa dello Stato ha comunque sostenuto la infondatezza della questione, negando che la norma denunciata consenta l'ipotizzato arbitrio delle Commissioni di avanzamento nelle valutazioni che le stesse sono chiamate ad effettuare, poiché, ai sensi dell'art. 33 della stessa legge, qualsiasi scrutinio di avanzamento, sia anzianità che a scelta, viene dalle Commissioni svolto <sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale>, potendo altresì i suddetti organi, a chiarimento delle risultanze evidenziate dalla documentazione di cui sopra, interpellare <qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale>;
che, risultando cosi predeterminati dal legislatore quei parametri di riferimento obiettivo idonei a sorreggere i giudizi delle Commissioni, non si ravvisa la possibilità di valutazioni arbitrarie e la conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati, peraltro già esclusa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 409 del 1988.
Considerato che, nonostante la diversa indicazione riportata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dal contenuto della stessa e possibile ricavare che il giudice a quo ha inteso sottoporre all'esame della Corte l'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e non invece l'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, erroneamente richiamata perché disciplinante l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate;
che, peraltro, quanto alla rilevanza delle questioni proposte, va precisato che l'oggetto del giudizio a quo era costituito dall'annullamento della valutazione di inidoneità del sottufficiale all'avanzamento <a scelta> nel grado superiore disciplinato dall'art. 35 della legge n. 212 del 1983, mentre, viceversa, l'art. 34 impugnato regola le modalità per l'avanzamento dei sottufficiali <ad anzianità>, nei gradi in cui tale sistema e espressamente previsto;
che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma denunciata non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente, diverse essendo le fonti regolatrici dei due sistemi di avanzamento dei sottufficiali;
che, infatti, il giudice a quo non é chiamato, ai fini della decisione della controversia sottoposta alla sua cognizione, a fare applicazione della norma denunciata (art. 34), bensì di altra norma non espressamente impugnata, ma soltanto richiamata nell’ordinanza di rimessione con mero riferimento all’ipotizzata prosecuzione della procedura di avanzamento;
che, pertanto, deve essere accolta l’eccezione sollevata dalla difesa dello Stato nell'atto di intervento circa l’inammissibilità delle questioni proposte per difetto di rilevanza in ordine al giudizio principale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 29/03/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE