ORDINANZA N.168
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre l978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti); art. 7 legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria); combinato disposto degli artt. 17, comma secondo, e primo, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria); art. 7 decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria), promossi con ordinanze emesse il 20 gennaio 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Vicenza, il 28 gennaio 1988 dal Tribunale di Biella, il 29 dicembre 1987, il 14 dicembre 1987, il 24 dicembre 1987, il 28 dicembre 1987 e il 5 febbraio 1988 dal Tribunale di Torino, il 25 giugno 1987 e il 4 giugno 1987 dal Tribunale di Fermo, il 2 febbraio 1988 dal Tribunale di Viterbo; iscritte ai nn. 19, 109, 127, 128, 129, 130, 150, 189, 198 e 242 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 14, 16, 18, 21, 22 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Agostinis Angelo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, il Tribunale di Vicenza (r.o. n. 19 del 1988), il Tribunale di Biella (r.o. n. 109 del 1988), il Tribunale di Torino (r.o. nn. 127, 128, 129, 130 e 242 del 1988), il Tribunale di Fermo (r.o. nn. 150 e 189 del 1988), e il Tribunale di Viterbo (r.o. n. 198 del 1988) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;
che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni amministrative;
che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché, in assenza di specifica delega legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale; che la maggior parte dei giudici remittenti, nonostante la disposizione denunciata richiami espressamente i principi e criteri direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, esclude che in quest'ultimi possa rinvenirsi il fondamento delegatorio della prima; che, solo il Tribunale di Biella, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la norma di delega, che autorizza la previsione di reati in tema di bolle di accompagnamento, sia contenuta nella legge n. 825 del 1971, solleva, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 17, secondo comma, 10 n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;
che tali disposizioni configurando una norma delegante in bianco, che non pone limite temporale al potere del Governo, e per di più in una materia quale quella penale assistita dalla riserva assoluta di legge, violerebbero, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, che consentono l'emanazione di norme delegate sulla sola base di direttive esplicite ed analitiche, e per tempi determinati;
che nel giudizio promosso con l'ordinanza emanata dal Tribunale di Vicenza si è costituito l'imputato chiedendo che la questione- previa dichiarazione della sua rilevanza (in quanto l'orientamento della Cassazione che considera reato la sola falsificazione dei moduli stampati, e non anche delle dichiarazioni in essi contenute, sarebbe privo di fondamento) - venga dichiarata fondata;
che l'Avvocatura generale dello Stato é intervenuta chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.
Considerato che i giudizi instaurati con i citati atti di rimessione vanno riuniti per identità e connessione oggettiva;
che, come si evince, in parte dai medesimi atti di rimessione e, in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato per i quali si procede, nei relativi giudizi a quibus, attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;
che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987, n. 11595), il reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, dal d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non già alle dichiarazioni stesse;
che tale giurisprudenza appare plausibile, tenuto conto degli argomenti che la sorreggono e che non sembrano poter essere scalfiti da quelli in contrario addotti nel presente giudizio, dalla parte privata, e consistenti nel ritenere che, nel concetto di documento, debba rientrare anche il suo contenuto formato di volta in volta;
che quest'ultima tesi, difatti, appare sufficientemente confutata dalla Cassazione sulla sola base della considerazione delle finalità proprie della normativa in concreto considerata, normativa che esclusivamente intesa a garantire <il metodo di accertamento> attraverso la <tutela della genuità originale dei mezzi stampati>;
che quanto suesposto rende, peraltro, superfluo l'esame dell'ulteriore problema che altrimenti si porrebbe - a seguire la tesi del ricorrente - circa la possibilità di estendere in questa sede, sia pure ai soli fini della rilevanza, la fattispecie penale ad ipotesi che secondo l'interpretazione della Cassazione non vi rientrano;
che pertanto, come già affermato da questa Corte, nelle ordinanze nn. 168 e 682 del 1988, le questioni sollevate, concernendo fatti diversi da quelli per i quali si procede, risultano irrilevanti per la definizione dei giudizi a quibus e vanno perciò dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978 e del combinato disposto dagli artt. 17, secondo comma, 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, dal Tribunale di Biella, dal Tribunale di Torino, dal Tribunale di Fermo e dal Tribunale di Viterbo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 29/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE