SENTENZA N.142
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cesaratto Margherita, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Considerato in diritto
Il Tribunale di Pordenone sospetta d'illegittimità costituzionale l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), in quanto non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di vecchiaia a carico della stessa Gestione.
La questione é fondata.
La norma impugnata é stata dichiarata illegittima in relazione al cumulo tra pensione di riversibilità e pensione d'invalidità a carico del Fondo in argomento con sentenza n. 1144 del 1988.
Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito) <così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia> (sentenza n. 1086 del 1988).
Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio d'eguaglianza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 21/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE