ORDINANZA N.135
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1988 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n. 10695 del 23 settembre 1988, con la quale la Giunta provinciale ha esteso l'operatività dello sportello della Banca di Trento e Bolzano sito in Madonna di Campiglio.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 dicembre 1988, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Trento in seguito alla deliberazione n. 10695 del 23 settembre 1988 con cui la Giunta provinciale ha autorizzato l'estensione di operatività, da stagionale ad annuale, dello sportello della Banca di Trento e Bolzano sito in Madonna di Campiglio, per violazione degli artt. 5, n. 3, e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in riferimento all'art. 2 delle Norme di attuazione in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234);
che nel giudizio davanti alla Corte si é costituita la Provincia di Trento, rappresentata dagli avvocati Valerio Onida e Gualtiero Rueca, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953>.
Considerato che la delibera impugnata é stata comunicata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta al destinatario il 18 ottobre 1988;
che da questa data, certificata dal timbro postale apposto sulla cartolina-avviso di ricevimento, deve calcolarsi il termine di sessanta giorni per produrre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi presumere che il destinatario della comunicazione sia venuto a conoscenza del suo contenuto nel momento dell'arrivo al suo indirizzo;
che il termine e scaduto il 17 dicembre 1988, mentre il ricorso in oggetto e stato notificato alla Provincia il 19 dicembre, e quindi fuori termine.
Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Provincia autonoma di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE