ORDINANZA N.133
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Moschini Giovanni Antonio (detto Giannantonio) e De Mori Aldo, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva richiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni arretrati, calcolati in base alla clausola di adeguamento a suo tempo pattuita, secondo l'indice I.S.T.A.T., il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte in cui-secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - consente l'operatività delle clausole I.S.T.A.T. di adeguamento del canone per i contratti aventi scadenza successiva a quella della proroga accordata dal citato decreto-legge;
che, a parere del giudice a quo, una diversità di regolamentazione troverebbe razionale giustificazione in presenza di una disparità di condizioni economiche dei contraenti, mentre la disciplina impugnata, nel collegare il differente regime (esclusione o meno dell'efficacia delle clausole I.S.T.A.T.) al mero dato temporale costituito dalla scadenza del 31 gennaio 1974, realizzerebbe una violazione del principio d'eguaglianza.
Considerato che la medesima questione é già stata risolta da questa Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 65 del 1988, in cui si é osservato come la differenziazione di regime giuridico, quale risulta dall'applicazione della norma secondo il diritto vivente, corrisponda ad un’oggettiva diversità di situazioni, trattandosi di rapporti sorti in tempi diversi, tra i quali le locazioni soggette al regime vincolistico risultano percentualmente preponderanti rispetto ai contratti non prorogati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. 1, quarto comma, del decreto legge 24 luglio 1973, n. 426 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE