Ordinanza n. 132 del 1989

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ORDINANZA N.132

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con sette ordinanze emesse il 28 luglio 1988, il 13 agosto 1988 (nn. 2 ordinanze), il 12 agosto 1988, il 28 agosto 1988, il 25 agosto 1988 e il 4 agosto 1988 dal Pretore di Gravina in Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 660 a 666 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia ha sollevato, con sette ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata- secondo la quale <i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine> - viola l'indicato parametro costituzionale in quanto limita, fino ad annullarla, la potestà giurisdizionale dei vice pretori onorari, privandoli di ogni autonomia;

che é intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che i giudizi, per l'identità della questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che, la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice a quo, é stata già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con ordinanza n. 1055 del 1988 e che non vengono addotti profili o argomentazioni diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE