Ordinanza n. 125 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N.125

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge, promossi con sette ordinanze emesse il 2 maggio 1988 (nn. 4 ordinanze) e il 4 maggio 1988 (nn. 3 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. da 599 a 605 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con sette ordinanze di identico contenuto emesse quattro il 2 maggio e tre il 4 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in relazione anche all'art. 16, quinto comma, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, la quale prevede la compilazione di un processo verbale dei provvedimenti giudiziari collegiali, viola - per la possibilità della divulgazione delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione - il principio della segretezza della camera di consiglio, che avrebbe rilievo costituzionale perché diretto a garantire l'indipendenza del giudice, nonché il principio di eguaglianza, per disparità di trattamento-ritenuta irrazionale - tra segreto della camera di consiglio e segreto professionale (art. 351 del codice di procedura penale);

che é intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice remittente, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - ma sotto altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che <é compilato sommario processo verbale>, anziché <può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale>;

che non vengono addotti argomenti diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE