ORDINANZA N.124
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli art. 1, comma primo, n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promossi con sedici ordinanze emesse in data: 7 giugno 1988, 30 maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3 ordinanze), 20 giugno 1988 (2 ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2 ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno 1988 e 30 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova, iscritte ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei Tribunali militari si svolge senza che sia prevista responsabilità disciplinare dei componenti dei medesimi, e ciò per la mancanza di un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della Costituzione;
Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle ordinanze di rimessione, e stato istituito il Consiglio della magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice perché esamini l'attuale rilevanza della questione proposta;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE