ORDINANZA N.122
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, 2, commi primo e secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promossi con trentasette ordinanze emesse dal Tribunale militare di La Spezia in data: 24 maggio 1988 (3 ordinanze), 25 maggio 1988 (6 ordinanze), 26 maggio 1988 (7 ordinanze), 1° giugno 1988 (4 ordinanze), 2 giugno 1988 (6 ordinanze), 22 giugno 1988 (6 ordinanze), 23 giugno 1988 (3 ordinanze) e 19 luglio 1988 (2 ordinanze), iscritte ai numeri da 479 a 511 e da 571 a 574 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 39, 40 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, n. 1, regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, capoverso, e 2, primo e secondo comma, legge 7 maggio 1981, n. 180; 2, 7, 9 e 16 legge 13 aprile 1988, n. 117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108 della Costituzione, per l'omessa previsione di un organo di autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione del principio di imparzialità di giudizio.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già risolto nel senso della non fondatezza la questione della responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei Tribunali militari;
che, comunque, con legge 30 dicembre 1988, n. 561, é stato istituito il Consiglio della magistratura militare;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE