ORDINANZA N.118
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio <Mozzarella di bufala>), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, il Pretore di Salerno, con ordinanza 10 dicembre 1987 (R.O. n. 373 del 1988), sollevava questione di legittimità o costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di <mozzarella>, avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato <mozzarella di bufala> dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;
che, pertanto, la norma impugnata creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione <tipica> o <d'origine> a scapito dei produttori del formaggio <mozzarella di bufala>, ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge n. 125 del 1954;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge.
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Pretore di Salerno con ordinanza del 30 settembre 1987, é già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 939 del 1988;
che l'ordinanza in epigrafe non adduce argomenti ne indica profili nuovi o diversi tali da indurre la Corte a modificare la propria precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. l del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio <Mozzarella di bufala>), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 16/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE