Ordinanza n. 110 del 1989

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ORDINANZA N.110

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di Vierin Rene Benjamin, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha, con ordinanza del 12 dicembre 1987, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale, <in quanto il legislatore, nel prefissare giustamente un limite massimo temporale al di la del quale deve essere fornita la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, nessuna deroga od eccezione ha stabilito per il caso in cui la mancata osservanza di tale termine, lungi dall'essere causato da incuria o colpa dell'imputato, trovi la sua giustificazione in un caso fortuito o di forza maggiore o, comunque, in un’accertata impossibilita non dipendente da sua colpa>;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 13 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), il cui art. 4, nel sostituire l'art. 498 del codice di procedura penale, dispone, all'ultimo comma, che <<La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e priva di effetti sul giudizio contumaciale>;

che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA, - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE