Sentenza n. 107 del 1989

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SENTENZA N.107

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal Pretore di Trentola nel procedimento penale a carico di Basco Umberto ed altra, iscritta al n.633 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 30 giugno 1988, il Pretore di Trentola sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, relativamente a fatti perpetrati sotto l'impero della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

In precedenza, con ordinanza 30 ottobre 1986, il Pretore aveva sollevato la stessa questione, rilevando che gli articoli impugnati non prevedono l'ammissibilità all'oblazione, comportante autorizzazione in sanatoria ed estinzione del reato, per coloro che hanno compiuto il reato di lottizzazione abusiva soltanto negoziale: e ciò in quanto tutte le cennate disposizioni si riferiscono ad abusi compiuti mediante "costruzioni" od "altre opere" che abbiano comportato trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, vale a dire "opere di urbanizzazione", per di più ultimate entro il 1° ottobre 1983.

Tutto ciò è confermato anche dalla circostanza che la "tabella", allegata alla legge, riferisce il computo delle somme da versare in oblazione esclusivamente ad opere, ad interventi e a modalità di esecuzione delle opere stesse.

Secondo il Pretore perciò, così disponendo, il legislatore avrebbe determinato grave disparità di trattamento nei confronti di chi ha tenuto comportamenti dal significato criminoso di gran lunga più lieve; di chi, cioè, nessuna trasformazione avrebbe operato sul territorio in dipendenza di semplice attività negoziale: per tal modo l'art.3 della Costituzione sarebbe stato violato.

Questa Corte, tuttavia, proprio perché la nuova legge impugnata, a differenza delle precedenti, descrive in modo analitico i requisiti oggettivi tipici integranti l'ipotesi di lottizzazione abusiva negoziale delineata nel primo comma dell'art. 18, riteneva che il giudice rimettente avrebbe dovuto motivare sul punto, indicando se i fatti della fattispecie storica, perpetrati sotto la vigenza della citata precedente legge, corrispondessero o non a quelli contemplati dalla fattispecie edittale della nuova legge. Conseguentemente dichiarava la questione inammissibile.

A seguito di ciò, il Pretore riproponeva la questione con l'ordinanza sopra indicata, puntualmente precisando gli elementi oggettivi della fattispecie storica, i quali effettivamente corrispondono a quelli delineati nell'art. 18, comma primo, della nuova legge, sicché la questione è ora ammissibile e dev'essere decisa nel merito.

2. - Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse nuovamente dichiarata inammissibile perché irrilevante in quanto potrebbe essere risolta sul piano interpetrativo, ricomprendendo nell'ipotesi più grave anche la minore, ed applicando, quanto alla misura dell'oblazione, i criteri previsti dalla "tabella", avendosi per costruito il programmato. In subordine, tuttavia, chiedeva l'Avvocatura Generale che la questione fosse dichiarata infondata, in quanto il legislatore aveva inteso di ammettere alla sanatoria e al condono soltanto ipotesi di costruzioni od altre opere effettuate, essendo scopo della legge non il condono ma il recupero urbanistico delle costruzioni abusive; il che non sarebbe stato possibile per la lottizzazione meramente negoziale.

 

Considerato in diritto

 

 

1.-Il Pretore, adempiuto a quanto richiedeva la sentenza di questa Corte 31 marzo 1988 n. 369, e dimostrato, mediante puntuale raffronto con la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 18 della legge impugnata, che i fatti commessi dagli imputati integrano effettivamente il reato di lottizzazione negoziale abusiva, ripropone integralmente la questione precedente.

A suo avviso, l'art. 3 della Costituzione é violato dalle impugnate disposizioni, in quanto queste consentono, mediante l'oblazione, sanatoria ed estinzione del reato per fatti di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, mentre ne escludono fatti di significato criminoso molto più lieve, quali quelli di mera lottizzazione negoziale abusiva, che non hanno comportato alcuna alterazione al territorio stesso.

2. - La questione é infondata.

La differenziazione a livello penale delle due situazioni, delle quali una soltanto prevede l'ammissibilità alla richiesta di sanatoria mediante oblazione, si basa su una disparità di fatto, che non é determinata dalla legge denunziata, la quale, invece, razionalmente si connette ai fini perseguiti.

Infatti il legislatore, mosso dall'intento del recupero urbanistico, doveva tener conto soltanto delle opere già realizzate, a meno di non espandere ancor più la già grave aggressione al territorio del Paese.

Occorre precisare (il che al giudice a quo e sfuggito) che il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, e subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32 lettera b della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Ora, se lo stesso sistema fosse stato esteso alle lottizzazioni (allo stato) puramente negoziali, la programmazione edificatoria del territorio sarebbe stata ulteriormente compromessa, senza che peraltro esistessero quei presupposti economici e sociali, connessi all'esistenza di un insediamento abusivo, che nella legge in esame limitano la discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

Pertanto (libero il legislatore-se crederà - di provvedere al condono anche di siffatte situazioni ai soli fini dell'estinzione del reato, e perciò indipendentemente dalla sanatoria, stabilendo criteri autonomi per la commisurazione dell'oblazione) non é ravvisabile alcuna irrazionalità nelle disposizioni della legge, né alcuna discriminazione, trattandosi di situazioni diverse alle quali correttamente sono state date soluzioni diverse.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, in riferimento all'art . 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 giugno 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA, Presidente - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE